PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche spaziali e aerospaziali).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive, definisce gli obiettivi ed emana le disposizioni necessarie per la organizzazione e il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare l'esercizio delle attività di cui al comma 1 al Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.
(Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri dell'interno, delle attività produttive, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per l'innovazione e le tecnologie e per le politiche comunitarie, nonché dal presidente

 

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della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I citati Ministri possono delegare la loro rappresentanza al Comitato ad un Viceministro o Sottosegretario di Stato del proprio dicastero.
      3. Il Comitato, in armonia con gli indirizzi della politica europea del settore:

          a) approva le linee strategiche delle attività spaziali nazionali;

          b) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle relazioni internazionali con riferimento alle collaborazioni per attività spaziali e all'utilizzo dello spazio extra-atmosferico;

          c) definisce gli indirizzi per la verifica del corretto espletamento delle funzioni di vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività nello spazio extra-atmosferico sotto la responsabilità internazionale dell'Italia;

          d) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e coordina gli investimenti pubblici del settore, promuovendo le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati;

          e) definisce gli indirizzi di partecipazione ai programmi europei di sviluppo e di realizzazione di infrastrutture spaziali, con particolare riferimento ai programmi di osservazione della Terra, di navigazione satellitare, di telecomunicazione satellitare e di accesso allo spazio;

          f) definisce le modalità per la gestione, il trattamento, la valutazione, la registrazione e la omologazione dei dati acquisiti tramite ripresa da satellite, nel rispetto delle norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nell'interesse dei cittadini e dello Stato;

          g) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

          h) sentito il Comitato parlamentare per lo spazio di cui all'articolo 3, esprime

 

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il parere sul Piano aerospaziale nazionale elaborato dall'Agenzia spaziale italiana (ASI);

          i) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

          l) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore, promuovendo i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;

          m) coordina i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni;

          n) promuove e coordina le iniziative legislative e normative del Governo in materia spaziale;

          o) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle politiche spaziali.

      4. Il Comitato adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 3 si avvale di esperti del settore, di gruppi di lavoro e del supporto di una segreteria tecnica.

Art. 3.
(Comitato parlamentare per lo spazio).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio, di seguito denominato «Comitato parlamentare», composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi. Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato parlamentare si provvede, in parti

 

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uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
      2. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      3. Il Comitato parlamentare:

          a) esprime pareri sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall'ASI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

          b) esprime pareri alle Camere sulla relazione presentata dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera o);

          c) verifica periodicamente lo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce con cadenza annuale alle Camere;

          d) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale;

          e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dal Comitato di cui all'articolo 2, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dall'ASI e da altri organismi;

          f) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC); interviene altresì presso ogni altra sede istituzionale internazionale, di carattere interparlamentare.

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

      1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e

 

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successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al» sono sostituite dalle seguenti: «e alle norme del»;

          b) all'articolo 2 il comma 3 è abrogato;

          c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

          «h-bis) promuove e coordina la domanda pubblica di dati satellitari di osservazione della Terra»;

          d) all'articolo 6, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta». Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «, dell'ASI» sono soppresse;

          e) all'articolo 7, comma 2, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto» e dopo le parole: «di cui due designati» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno designato»;

          f) all'articolo 7, comma 3, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          g) all'articolo 9, comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          h) all'articolo 10, comma 1, le parole: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri»;

 

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          i) all'articolo 10, comma 2, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          l) all'articolo 13, comma 4, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          m) all'articolo 13, comma 6, le parole: «su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;

          n) all'articolo 14, comma 2, al primo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»; al secondo periodo, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»; al terzo periodo, dopo le parole: «delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

          o) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

          p) all'articolo 17, comma 1, primo periodo, le parole da: «in coerenza con» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento»;

          q) all'articolo 18, comma 1, le parole: «al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri»;

          r) all'articolo 20, comma 1, le parole da: «dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» fino alla fine del

 

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comma sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri»;

          s) all'articolo 21, comma 1, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri», dopo le parole: «i Ministeri» sono inserite le seguenti: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» e le parole: «, dei quali può avvalersi la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono soppresse;

          t) all'articolo 21, comma 2, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

      2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dall'ASI» sono sostituite dalle seguenti: «svolte dagli enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche e di ricerca».